Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Commissariamento straordinario 
 
  1. Il Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio,  puo'   deliberare   il   commissariamento   straordinario
dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', (( che  impieghi
un numero di  lavoratori  subordinati,  compresi  quelli  ammessi  al
trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e ))  che
gestisca almeno uno  stabilimento  ((  industriale  ))  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, ((  con  modificazioni  )),  dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, la  cui  attivita'  produttiva  abbia
comportato e comporti (( oggettivamente )) pericoli gravi e rilevanti
per  l'integrita'  dell'ambiente  e  della  salute  a   causa   della
inosservanza   ((   reiterata   ))   dell'autorizzazione    integrata
ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sette  giorni
dalla delibera del Consiglio dei ministri  e  si  avvale  di  un  sub
commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del  mare.  Con  gli  stessi  procedimenti  si  provvede
all'eventuale  sostituzione  o  revoca  del  commissario  e  del  sub
commissario. (( Al commissario e al sub commissario  sono  attribuiti
poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a. 
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma
1  e'  disposto,   previo   parere   delle   competenti   commissioni
parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero,  previa  offerta  di
idonee garanzie  patrimoniali  o  finanziarie,  nei  confronti  dello
specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui  al  comma  1,  previo
accertamento   dell'inosservanza   delle    prescrizioni    contenute
nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e
provinciali   per   la   protezione    dell'ambiente    (ARPA),    in
contraddittorio con l'impresa interessata. 
  1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 29-decies , comma 10, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152,  costituisce  deroga  all'articolo  29-decies,
comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti
previsti dal comma 9 del presente articolo. )) 
  2. Il commissariamento di cui al comma  1  ha  durata  di  12  mesi
eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un  massimo  di  36.  La
prosecuzione dell'attivita' produttiva durante il commissariamento e'
funzionale alla conservazione della  continuita'  aziendale  ed  alla
destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla  copertura  dei
costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui
al comma 1. 
  3.  Per  la  durata  del  commissariamento   sono   attribuiti   al
commissario  tutti  i  poteri  e  le   funzioni   degli   organi   di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri  di
disposizione e  gestione  dei  titolari  dell'impresa.  Nel  caso  di
impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea  sono
sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito
ed   i   relativi   rapporti   debitori,   concernenti    l'attivita'
dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a societa'
del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario  ai  sensi  degli
articoli 1339 e 2558 del codice civile. 
  4. E' garantita (( al titolare dell'impresa,  ovvero  al  socio  di
maggioranza,  nonche'  al  ))  rappresentante  legale  all'atto   del
commissariamento (( o ad altro soggetto )),  appositamente  designato
dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione
e sulle misure di cui al comma 2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, (( con decreto motivato )), puo' sostituire (( fino  a  due
terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo  e'
nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti ))  restano
in carica per la durata del commissariamento. 
  (( 5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un
comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza
e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute  e  di
ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario  straordinario,
predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina,
in  conformita'  alle  norme  dell'Unione  europea  e  internazionali
nonche' alle leggi nazionali e regionali, il  piano  delle  misure  e
delle attivita' di tutela  ambientale  e  sanitaria  che  prevede  le
azioni  e  i  tempi  necessari  per  garantire  il   rispetto   delle
prescrizioni di legge e  dell'a.i.a.  Lo  schema  di  piano  e'  reso
pubblico,  anche  attraverso  la  pubblicazione  nei  siti  web   dei
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, nonche' attraverso link nei siti web  della  regione  e
degli enti locali interessati, a cura del commissario  straordinario,
che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte
nei successivi trenta giorni e sono valutate  dal  comitato  ai  fini
della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla
nomina del medesimo comitato. 
  6. Entro il termine di trenta giorni dal  decreto  di  approvazione
del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato
il piano industriale al titolare dell'impresa,  ovvero  al  socio  di
maggioranza,  nonche'   al   rappresentante   legale   all'atto   del
commissariamento  o  ad  altro  soggetto,   appositamente   designato
dall'assemblea  dei  soci,  e  acquisite  e  valutate  le   eventuali
osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il
piano industriale di conformazione delle  attivita'  produttive,  che
consente la  continuazione  dell'attivita'  produttiva  nel  rispetto
delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza  di
cui al comma 5. )) 
  7. Il piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente (( e della tutela del territorio e del mare, sentita la
regione competente )), quello di cui al comma 6  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, entro 15  giorni  dalla  loro  presentazione.  Il
rappresentante  dell'impresa  di  cui  al  comma  4   puo'   proporre
osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla  sua
pubblicazione;  le  stesse  sono  valutate  dal  comitato  ai   sensi
dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di  cui  al
comma 5  equivale  a  modifica  dell'a.i.a.,  ((  limitatamente  alla
modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni,  che
consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a.  non
oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. In attuazione  dell'articolo  1-bis
del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,  i  rapporti  di
valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici
stabiliti dal  decreto  interministeriale  di  cui  al  comma  2  del
medesimo  articolo  1-bis.  Il  rapporto  di  valutazione  del  danno
sanitario  non  puo'  unilateralmente  modificare   le   prescrizioni
dell'a.i.a. in corso di validita', ma legittima la regione competente
a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. )) 
  8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al  comma  6,
il  commissario  straordinario  garantisce  comunque  la  progressiva
adozione  delle   misure   previste   dall'autorizzazione   integrata
ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia  di
tutela ambientale  e  sanitaria,  curando  altresi'  la  prosecuzione
dell'attivita'  di  impresa  nel  rispetto  delle  disposizioni   del
presente comma. 
  9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6  nei  termini
ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei  piani  di  cui  ai
medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli  stessi  piani,  il
rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e  producono
i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di  responsabilita'  ((
per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato,  ))
derivanti dal rispetto dei modelli  di  organizzazione  dell'ente  in
relazione alla responsabilita' dei soggetti in posizione apicale  per
fatti di rilievo penale o amministrativo di cui  all'articolo  6  del
decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231,   e   successive
modificazioni, per gli illeciti strettamente connessi  all'attuazione
dell'a.i.a. e delle  altre  norme  a  tutela  dell'ambiente  e  della
salute. 
  10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in  presenza  dei
presupposti di cui al comma 8 e, successivamente,  nel  rispetto  dei
piani, e' considerata di pubblica utilita'  ad  ogni  effetto  ed  il
commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ((
ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, ))  tranne  che  abbia
agito con dolo o colpa grave. 
  11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le
quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai  sensi
del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti  nei  cui
confronti  l'autorita'  amministrativa  abbia  disposto  l'esecuzione
degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e  di  messa
in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonche' degli enti o
dei  soggetti  controllati  o  controllanti,  in  relazione  a  reati
comunque connessi allo  svolgimento  dell'attivita'  di  impresa.  Le
predette somme sono messe a disposizione del commissario e  vincolate
alle finalita' indicate al periodo precedente. (( Le somme di cui  al
presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per
l'adempimento  delle   prescrizioni   dell'a.i.a.,   non   sono   mai
ripetibili, attesa la loro destinazione per finalita' aziendali e  di
salute pubblica. )) 
  12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa  commissariata
restano nella disponibilita' del commissario nella misura  necessaria
all'attuazione dell'a.i.a. ed alla gestione dell'impresa nel rispetto
delle previsioni del presente decreto (( e altresi', nei limiti delle
disponibilita' residue, a  interventi  di  bonifica  dell'area  dello
stabilimento secondo le modalita' previste dall'ordinamento  vigente.
)) 
  13. Il compenso omnicomprensivo del  commissario  straordinario  e'
determinato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis,  comma  5-bis,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti
pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge  n.
201 del 2011. Il compenso del sub commissario  e'  determinato  nella
misura del 50 per cento di quella  fissata  per  il  commissario.  Se
dipendenti  pubblici,  il  commissario  e  il  sub  commissario  sono
collocati in aspettativa senza assegni. Il  compenso  dei  componenti
del comitato e' determinato nella misura del 15 per cento  di  quella
fissata per il commissario. (( Tutti i trattamenti economici  nonche'
gli  eventuali  ulteriori  oneri  di  funzionamento  della  struttura
commissariale sono per intero a carico dell'impresa. 
  13-bis. Al fine di consentire  il  monitoraggio  sull'attivita'  di
ispezione e  di  accertamento  svolta  dall'ISPRA  e  dalle  ARPA  in
relazione alle autorizzazioni integrate  ambientali  rilasciate  alle
imprese di cui ai commi 1 e 1-bis , il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle  Camere
una relazione sullo stato dei  controlli  ambientali  che  da'  conto
anche dell'adeguatezza delle  attivita'  svolte  dall'ISPRA  e  dalle
ARPA. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre
          2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,
          dell'ambiente e dei livelli  di  occupazione,  in  caso  di
          crisi di stabilimenti industriali di  interesse  strategico
          nazionale), come modificato dalla presente legge,  si  veda
          ne riferimenti normativi all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, supplemento ordinario: 
              «Art.    29-decies    (Rispetto    delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
          prima   di    dare    attuazione    a    quanto    previsto
          dall'autorizzazione   integrata    ambientale,    ne    da'
          comunicazione all'autorita' competente.  Per  gli  impianti
          localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
          e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al  comma
          3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              2. A far data dal ricevimento  della  comunicazione  di
          cui  al  comma  1,  il  gestore   trasmette   all'autorita'
          competente e ai  comuni  interessati  i  dati  relativi  ai
          controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione
          integrata  ambientale,  secondo   modalita'   e   frequenze
          stabilite    nell'autorizzazione    stessa.     L'autorita'
          competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del
          pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi  dell'art.
          29-quater, comma 3. 
              3. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
          ambientale,  per  impianti  di  competenza  statale,  o  le
          agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo  quanto
          previsto  e  programmato   nell'autorizzazione   ai   sensi
          dell'art. 29-sexies, comma 6  e  con  oneri  a  carico  del
          gestore: 
              a) il  rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione
          integrata ambientale; 
              b) la regolarita' dei controlli a carico  del  gestore,
          con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
          dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
          rispetto dei valori limite di emissione; 
              c) che il gestore abbia ottemperato ai propri  obblighi
          di comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato
          l'autorita'  competente  regolarmente   e,   in   caso   di
          inconvenienti  o  incidenti   che   influiscano   in   modo
          significativo sull'ambiente, tempestivamente dei  risultati
          della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
              4. Ferme restando le misure  di  controllo  di  cui  al
          comma  3,   l'autorita'   competente,   nell'ambito   delle
          disponibilita' finanziarie del proprio  bilancio  destinate
          allo scopo, puo'  disporre  ispezioni  straordinarie  sugli
          impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 
              5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
          e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza  necessaria
          per lo svolgimento di qualsiasi verifica  tecnica  relativa
          all'impianto, per  prelevare  campioni  e  per  raccogliere
          qualsiasi informazione  necessaria  ai  fini  del  presente
          decreto. 
              6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono
          comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
          le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
          al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure  da
          adottare. 
              7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,
          controllo,  ispezione  e  monitoraggio  su   impianti   che
          svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII,  e  che
          abbia  acquisito   informazioni   in   materia   ambientale
          rilevanti ai fini dell'applicazione del  presente  decreto,
          comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
          notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
              8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
          dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
          in possesso dell'autorita' competente, devono essere  messi
          a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio  individuato
          all'art.  29-quater,  comma  3,  nel  rispetto  di   quanto
          previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              9.  In  caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie,   o   di   esercizio    in    assenza    di
          autorizzazione, l'autorita' competente procede  secondo  la
          gravita' delle infrazioni: 
              a) alla diffida, assegnando un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le irregolarita'; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'attivita' autorizzata per un  tempo  determinato,  ove
          si' manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale
          e  alla  chiusura  dell'impianto,  in   caso   di   mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazioni  di
          pericolo e di danno per l'ambiente. 
              10.  In  caso  di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si  manifestino
          situazioni di pericolo o di danno per  la  salute,  ne  da'
          comunicazione al  sindaco  ai  fini  dell'assunzione  delle
          eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265. 
              11. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
          ambientale esegue i controlli  di  cui  al  comma  3  anche
          avvalendosi delle agenzie regionali e  provinciali  per  la
          protezione dell'ambiente territorialmente  competenti,  nel
          rispetto di quanto  disposto  all'art.  03,  comma  5,  del
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1339  e  2558  del
          codice civile: 
              «Art. 1339 (Inserzione automatica di  clausole).  -  Le
          clausole, i prezzi di beni  o  di  servizi,  imposti  dalla
          legge, sono di diritto inseriti  nel  contratto,  anche  in
          sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.». 
              «Art. 2558 (Successione nei contratti).  -  Se  non  e'
          pattuito diversamente, l'acquirente  dell'azienda  subentra
          nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa
          che non abbiano carattere personale. 
              Il  terzo  contraente  puo'   tuttavia   recedere   dal
          contratto entro tre mesi dalla notizia  del  trasferimento,
          se sussiste una giusta  causa,  salvo  in  questo  caso  la
          responsabilita' dell'alienante. 
              Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
          dell'usufruttuario  e  dell'affittuario   per   la   durata
          dell'usufrutto e dell'affitto.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1-bis  del  citato
          decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207: 
              «Art. 1-bis (Valutazione del danno sanitario). - 1.  In
          tutte le aree interessate  dagli  stabilimenti  di  cui  al
          comma 1 dell'art. 1 e al comma  1  dell'art.  3,  l'azienda
          sanitaria locale e l'Agenzia regionale  per  la  protezione
          dell'ambiente   competenti    per    territorio    redigono
          congiuntamente,  con  aggiornamento  almeno   annuale,   un
          rapporto di Valutazione del  danno  sanitario  (VDS)  anche
          sulla base del registro  tumori  regionale  e  delle  mappe
          epidemiologiche  sulle  principali  malattie  di  carattere
          ambientale. 
              2. Con decreto del Ministro della salute,  adottato  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare,  da  emanare  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici
          utili per la redazione del rapporto di VDS. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle
          attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  29-octies  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). -  1.  L'autorita'
          competente  rinnova  ogni  cinque   anni   l'autorizzazione
          integrata ambientale, o l'autorizzazione avente  valore  di
          autorizzazione integrata  ambientale  che  non  prevede  un
          rinnovo periodico, confermando o  aggiornando  le  relative
          condizioni,   a   partire   dalla    data    di    rilascio
          dell'autorizzazione. A tale  fine,  sei  mesi  prima  della
          scadenza, il gestore  invia  all'autorita'  competente  una
          domanda di rinnovo, corredata da una  relazione  contenente
          un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter,
          comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto  dall'art.
          29-ter, comma 3.  L'autorita'  competente  si  esprime  nei
          successivi centocinquanta giorni con la procedura  prevista
          dall'art. 29-quater, commi da 5 a 9.  Fino  alla  pronuncia
          dell'autorita' competente, il gestore continua  l'attivita'
          sulla base della precedente autorizzazione. 
              2. Nel caso di un impianto che, all'atto  del  rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  29-quater,  risulti
          registrato ai sensi del regolamento (CE)  n.  761/2001,  il
          rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni.  Se
          la registrazione  ai  sensi  del  predetto  regolamento  e'
          successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il
          rinnovo di detta autorizzazione  e'  effettuato  ogni  otto
          anni a partire dal primo successivo rinnovo. 
              3. Nel caso di un impianto che, all'atto  del  rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  29-quater,  risulti
          certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001,  il  rinnovo
          di cui al comma 1  e'  effettuato  ogni  sei  anni.  Se  la
          certificazione ai sensi della predetta norma e'  successiva
          all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il rinnovo di
          detta autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a  partire
          dal primo successivo rinnovo. 
              4. Il riesame e' effettuato dall'autorita'  competente,
          anche  su  proposta  delle  amministrazioni  competenti  in
          materia ambientale, comunque quando: 
              a) l'inquinamento provocato dall'impianto  e'  tale  da
          rendere  necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di
          emissione fissati nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in
          quest'ultima di nuovi valori limite; 
              b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno   subito
          modifiche  sostanziali,   che   consentono   una   notevole
          riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; 
              c)  la  sicurezza   di   esercizio   del   processo   o
          dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
              d)  nuove  disposizioni   legislative   comunitarie   o
          nazionali lo esigono. 
              5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione,
          l'autorita' competente puo' consentire  deroghe  temporanee
          ai requisiti ivi  fissati  ai  sensi  dell'art.  29-sexies,
          comma 4, se un piano di ammodernamento  da  essa  approvato
          assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di
          sei  mesi,  e  se  il  progetto  determina  una   riduzione
          dell'inquinamento. 
              6. Per gli impianti di cui al punto  6.6  dell'allegato
          VIII, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci
          anni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
          settembre  2000,  n.  300),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140: 
              «Art. 6 (Soggetti in posizione  apicale  e  modelli  di
          organizzazione dell'ente).  -  1.  Se  il  reato  e'  stato
          commesso dalle  persone  indicate  nell'art.  5,  comma  1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che: 
              a) l'organo  dirigente  ha  adottato  ed  efficacemente
          attuato, prima della  commissione  del  fatto,  modelli  di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi; 
              b)  il  compito  di  vigilare   sul   funzionamento   e
          l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
          stato affidato a un organismo dell'ente dotato di  autonomi
          poteri di iniziativa e di controllo; 
              c)  le  persone  hanno  commesso  il   reato   eludendo
          fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
              d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza  da
          parte dell'organismo di cui alla lettera b). 
              2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
          rischio di commissione dei reati, i  modelli  di  cui  alla
          lettera a), del comma 1, devono  rispondere  alle  seguenti
          esigenze: 
              a) individuare le  attivita'  nel  cui  ambito  possono
          essere commessi reati; 
              b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare
          la formazione e l'attuazione delle decisioni  dell'ente  in
          relazione ai reati da prevenire; 
              c) individuare  modalita'  di  gestione  delle  risorse
          finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
              d) prevedere obblighi  di  informazione  nei  confronti
          dell'organismo deputato  a  vigilare  sul  funzionamento  e
          l'osservanza dei modelli; 
              e)  introdurre  un  sistema   disciplinare   idoneo   a
          sanzionare il mancato rispetto delle  misure  indicate  nel
          modello. 
              3. I modelli di organizzazione e  di  gestione  possono
          essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma  2,
          sulla  base  di  codici  di  comportamento  redatti   dalle
          associazioni  rappresentative  degli  enti,  comunicati  al
          Ministero della giustizia che, di concerto con i  Ministeri
          competenti,   puo'   formulare,   entro   trenta    giorni,
          osservazioni sulla idoneita'  dei  modelli  a  prevenire  i
          reati. 
              4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti  indicati
          nella lettera  b),  del  comma  1,  possono  essere  svolti
          direttamente dall'organo dirigente. 
              4-bis.  Nelle  societa'   di   capitali   il   collegio
          sindacale, il consiglio di sorveglianza e il  comitato  per
          il controllo della gestione possono  svolgere  le  funzioni
          dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 
              5. E' comunque disposta la confisca  del  profitto  che
          l'ente  ha  tratto  dal  reato,  anche  nella   forma   per
          equivalente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2236 del codice civile: 
              «Art. 2236 (Responsabilita' del prestatore di opera). -
          Se la prestazione implica la soluzione di problemi  tecnici
          di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde
          dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.». 
              - Si riportano il testo degli articoli 23-bis e  23-ter
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          dicembre 2011, n. 284 (supplemento ordinario): 
              «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'art. 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 31 maggio  2012,  previo
          parere  delle  commissioni  parlamentari   competenti,   le
          societa'  non   quotate,   direttamente   controllate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'art.
          2359, primo comma,  numero  1),  del  codice  civile,  sono
          classificate   per   fasce   sulla   base   di   indicatori
          dimensionali  quantitativi  e  qualitativi.  Per   ciascuna
          fascia e'  determinato  il  compenso  massimo  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la determinazione degli  emolumenti  da  corrispondere,  ai
          sensi dell'art.  2389,  terzo  comma,  del  codice  civile.
          L'individuazione  delle  fasce  di  classificazione  e  dei
          relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
          di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art.  2389,
          terzo comma,  del  codice  civile,  possono  includere  una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai  sensi  dell'art.  2364,  secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'art. 2389,  terzo  comma,  del
          codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
          non quotate, controllate dalle societa' di cui al  comma  1
          del presente  articolo,  non  possono  superare  il  limite
          massimo indicato dal decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di cui al predetto comma 1  per  la  societa'
          controllante e, comunque, quello di cui al  comma  5-bis  e
          devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi  principi  di
          oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. Il compenso stabilito ai sensi  dell'art.  2389,
          terzo  comma,  del   codice   civile,   dai   consigli   di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente.». 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, previo parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».